Coronavirus, il Presidente Conte ha firmato il Dpcm del 3 novembre 2020

Le norme entreranno in vigore da venerdì 6 novembre e saranno valide fino al 3 dicembre

04/11/2020  - 454 letture     Coronavirus

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Misure principali per tutta Italia

  • Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nonché culturali, centri sociali e centri ricreativi.
  • Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica.
  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
  • Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
  • Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate.
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonché  gli  esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti  vendita  di  generi alimentari, tabacchi ed edicole.
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto.
  • Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Misure aggiuntive per territori a rischio medio (zone "arancione")

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori  salvo che per gli spostamenti motivati  da comprovate esigenze lavorative o  situazioni  di  necessità  ovvero per motivi di salute.
  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Misure aggiuntive per territori a rischio alto (zone "rosse")

  • Èvietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati  da comprovate esigenze lavorative o  situazioni  di  necessità  ovvero per motivi di salute.
  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
  • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona tranne lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attivita` delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attivita` connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Allegati

FileTipo e dimensioneUltima modifica
 dpcm_20201103_allegatipdf - 11427,50 kb04/11/2020 13:02:48
 dpcm_3_novembre_2020pdf - 181,82 kb04/11/2020 13:00:48

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